La legge permette la cessione di un massimo del 50% dello stipendio netto. L'accettazione o meno di una quota eccedente il tradizionale 20% è però lasciata alla discrezionalità del Datore di Lavoro che potrà quindi legittimamente rifiutarla se ritenesse che vi siano validi motivi per farlo.
L'erogazione avviene mediante assegni circolari non trasferibili intestati al Cliente, oppure mediante bonifico bancario su di un conto corrente intestato al Cliente stesso.
Sì perché con la Cessione del Quinto o la Delega la rata viene trattenuta direttamente in busta paga dal datore di lavoro. Tra l'altro le caratteristiche proprie della Cessione (dilazione lunga, valore del tasso di interesse, assenza di garanzie aggiuntive) la rendono un prodotto particolarmente adatto al consolidamento dei debiti: se si hanno troppe rate in corso che minacciano di diventare ingestibili, con la Cessione del Quinto è possibile accorparle in un'unica rata a lunga scadenza.
In presenza di una Cessione in corso si possono valutare tre possibilità:
1) Cessione Integrativa: qualora il finanziamento in corso presenti una rata inferiore ad un quinto dello stipendio, è possibile contrarre una seconda Cessione ad integrazione della precedente: la somme delle due rate non potrà superare, comunque, 1/5 dello stipendio.
Esempio: stipendio netto: 1.000€ 1/5 stipendio: 200€ rata cessione in corso: 120€ rata max per cessione integrativa: 80€
2) Rinnovo: si imposta un finanziamento superiore a quello richiesto che verrà utilizzato in parte per estinguere quello precedente (al netto della quota interessi non maturata); il restante verrà erogato. Come risultato finale si otterrà della liquidità senza aumentare la rata del prestito in corso ma solo posticipandone il termine. Il bilancio familiare non ne risulterà appesantito. Questo naturalmente può essere fatto se il debito residuo da estinguere non è eccessivo.
3) Delega di Pagamento: in caso di debito residuo della Cessione troppo elevato, la legge permette di addebitare sulla busta paga una seconda rata pari al 20% dello stipendio netto per un totale, quindi, del 40% dello stesso.
Sono forme di prestito personale disciplinate dalla norma dell'articolo 1260 del Codice Civile “ cessione del credito” (che attribuisce espressamente a chi vanta un credito la facoltà di cederlo a terzi a titolo oneroso e gratuito) e regolata dal DPR numero 180 del 5 gennaio 1950 e dal Regolamento attuativo DPR numero 895 del 28 luglio 1950. Una caratteristica molto importante è l'assoluta trasparenza dell'operazione dato che i contratti sono pubblici e notificati.
Nel corso dell'operazione sono sempre comprese obbligatoriamente le garanzie VITA e IMPIEGO. In caso di premorienza o da sopravvenuta invalidità permanente la Compagnia di Assicurazione salda la Banca e il debito viene estinto senza che ci sia successiva rivalsa verso i familiari. Contrariamente, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la Compagnia di Assicurazione salda la Banca per la quota non coperta dalla liquidazione maturata, salvo poi rivalersi sul cliente, che resta comunque il debitore principale. Nel caso, infine, di interruzione temporanea del rapporto di lavoro (per aspettativa, malattia, eccetera) la Compagnia Assicurativa sostituisce il cliente nel pagamento delle rate, fermo restando il suo diritto a rivalersi sullo stesso.
Si tratta di due prodotti finanziari diversi che vanno valutati in base alle loro peculiarità senza per forza voler affermare che uno è migliore rispetto all'altro. In generale la Cessione del Quinto ha delle caratteristiche che il Prestito Personale normalmente non possiede e che pertanto possono comportarne una maggiore onerosità.
Le caratteristiche peculiari della Cessione del Quinto sono infatti:
- Permette la dilazione di pagamento fino a 120 mesi (10 anni);
- Non occorre motivare la richiesta del finanziamento, non si devono presentare fatture di spesa o altri documenti;
- L'unica garanzia richiesta è la stabilità del posto di lavoro;
- Il finanziamento può essere concesso anche a dipendenti che abbiano subito protesti o pignoramenti;
- La restituzione viene effettuata in comode rate mensili, direttamente dal datore di lavoro e senza alcun disturbo per il dipendente (no bollettini, no cambiali etc.) attraverso l'addebito della rata in busta paga;
- La rata che si decide di pagare mensilmente resta fissa per tutta la durata del prestito, non può essere aumentata per svalutazione, inflazione o altro;
- La rata mensile è comprensiva di ogni onere;
- La legge prevede che il finanziamento, a semplice richiesta del dipendente, possa essere estinto in via anticipata; in questo caso vengono recuperati gli interessi non ancora maturati;
- La legge prevede che il finanziamento possa essere rinnovato anche prima della naturale scadenza per ottenere un nuovo finanziamento;
- Comporta l'adesione obbligatoria ad una polizza assicurativa a copertura di casi premorienza, invalidità permanente e perdita del posto di lavoro;
- Consente di scavalcare situazioni di insolvenza precedenti, come Protesti, Pregiudizievoli, contesti nel cui ambito si ha difficoltà ad accedere a finanziamenti personali, consumo, carte di credito, mutui.
Per quanto riguarda la Cessione del Quinto la risposta è sì perché da gennaio 2005 la Cessione del Quinto è diventata un diritto tutelato dalla legge anche per i lavoratori dipendenti privati ed i soci lavoratori, oltre che per quelli pubblici e statali. Quindi il datore di lavoro, per obblighi dettati dalla legge, è tenuto a dar corso alla trattenuta della rata in busta paga. Occorre però precisare alcune limitazioni: le Banche eroganti non accettano, per il momento, le richieste da dipendenti a tempo determinato e con contratti atipici. Inoltre, per il momento, non si finanziano i dipendenti di società di persone e i dipendenti di aziende private con scarsa anzianità di servizio.
La Delega di Pagamento, invece, non può essere considerata un diritto vero e proprio del lavoratore perché l'accettazione della pratica è a discrezione del Datore di Lavoro. Nella realtà, comunque, nemmeno per la delega si incontrano problemi, in quanto il Datore di Lavoro si impegna sul regolare pagamento del debito (nei termini della "cessione del credito" previsto dalla legge).